Contributo per gli affitti del 2021: il Comune di Scicli spiega come e quando presentare domanda

Serve avere lo Speed o la carta identità elettronica. Sono esclusi i percettori di reddito di cittadinanza. Chi ha difficoltà a compilare la domanda su piattaforma online può rivolgersi a un Caf, un centro di assistenza fiscale.

Il Comune di Scicli spiega che c’è tempo dalle ore 09:00 del giorno 21 agosto 2023 e fino alle ore 18:00 del giorno 20 ottobre 2023 esclusivamente in modalità on-line al link: https://siciliapei.regione.sicilia.it/fondolocazione per accedere al Fondo nazionale per il sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione relativo all’anno 2021.

Le richieste di contributo potranno essere inoltrate con l’inserimento, previo accreditamento, dei dati e allegati sul portale web: https://siciliapei.regione.sicilia.it/fondolocazione/. Non è ammessa altra forma di trasmissione, cartacea o telematica.

Per partecipare all’Avviso è necessario:

Dotarsi di identità digitale SpiD L2 o CIE (Carta Identità Elettronica);

Accedere sulla piattaforma SiciliaPei (https://siciliapei.regione.sicilia.it/fondolocazione) dalle ore 09:00 del 21 Agosto 2023 alle ore 18:00 del 20 Ottobre 2023, completare le differenti sezioni dell’istanza e presentarla.

Per richieste di assistenza e supporto per l’inserimento della richiesta sulla piattaforma informatica, contattare il supporto tecnico al seguente numero 0621129731, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:30 e dalle ore 14:30 alle 18:00, festivi esclusi.

In alternativa è possibile inviare una mail al seguente indirizzo fondolocazionehelp@regione.sicilia.it.

Ecco i requisiti che devono possedere i richiedenti per l’ottenimento del sostegno in argomento:

– Essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all’Unione Europea. Possono partecipare anche i cittadini di uno Stato non aderente all’Unione Europea, in possesso di valido e regolare permesso di soggiorno, ai sensi dell’art. 40, comma 6 del D. Lgs. 286/1998 o carta di soggiorno in corso di validità e non ricorrano le condizioni previste dall’art. 5 commi 5, 5-bis e 5-ter del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche e integrazioni;

– Avere, unitamente al proprio nucleo familiare, i requisiti previsti dalla normativa vigente per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica. In caso di trasferimento in altro Comune, il requisito della residenza va posseduto con riferimento al periodo coperto dal contributo;

– Essere titolari, per l’anno di riferimento 2021, di un Contratto di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà pubblica o privata (con esclusione di quelli aventi categoria catastale A/1, A/8 e A/9; di quelli locati esclusivamente per usi turistici) e di alloggi di edilizia economica e popolari il cui contratto di locazione sia ancora in corso con gli enti gestori di settore debitamente registrato;

– Essere in possesso di certificazione ISE/ISEE riferita ai redditi percepiti nell’anno 2021 e rientrante entro i valori sotto riportati (ISE/ISEE con scadenza 31/12/2023);

– Non essere titolare di reddito di cittadinanza atteso che i contributi concessi non sono cumulabili.

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