Nuovo DPCM, il testo integrale

Capo I
Misure di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale
Art. 1
(Dispositivi di protezione delle vie respiratorie e misure di distanziamento)

  1. È fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle
    vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi
    all’aperto.
  2. Non vi è obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie quando, per le
    caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento
    da persone non conviventi. Sono fatti salvi, in ogni caso, i protocolli e le linee guida anti-contagio
    previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché le linee guida per il
    consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
  3. Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
    a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
    b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le
    persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo;
    c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.
  4. È fortemente raccomandato l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno
    delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
  5. È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte
    salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 2
    dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile, di seguito
    denominato “Comitato tecnico-scientifico”.
  6. Le disposizioni sull’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e sul distanziamento
    interpersonale sono comunque derogabili esclusivamente in applicazione di protocolli validati dal
    Comitato tecnico-scientifico.
  7. Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni o da appositi protocolli sanitari o linee
    guida, possono essere indossate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o
    mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una protezione
    adeguata e tali da garantire, al contempo, comfort e respirabilità, forma e aderenza appropriate per
    assicurare la copertura sul volto delle vie respiratorie.
  8. L’uso del dispositivo di protezione delle vie respiratorie integra e non sostituisce le altre misure di
    protezione dal contagio quali il distanziamento interpersonale e l’igiene costante e accurata delle
    mani.
    Art. 2
    (Misure relative agli spostamenti)
  9. Ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, fino al 27 marzo 2021, sull’intero
    territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o
    province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni
    di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza,
    domicilio o abitazione.
  10. I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere
    presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.
    Art. 3
    (Disposizioni specifiche per la disabilità)
  11. Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle
    erogate all’interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la
    loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, sociooccupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono svolte secondo piani territoriali, adottati dalle
    regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la
    prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.
  12. Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o
    sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di
    supporto, possono ridurre il distanziamento interpersonale con i propri accompagnatori o operatori di
    assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista, e, in ogni caso, alle medesime
    persone è sempre consentito, con le suddette modalità, lo svolgimento di attività motoria anche
    all’aperto.
    Art. 4
    (Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive
    industriali e commerciali)
  13. Sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali rispettano i
    contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento
    della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il
    Governo e le parti sociali di cui all’allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il
    protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei
    cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del
    lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all’allegato 13, e il protocollo condiviso di
    regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della
    logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 14.
    Art. 5
    (Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale)
  14. Sull’intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:
    a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle
    infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla base
    delle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità e i responsabili delle singole strutture
    provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite
    dal Ministero della salute;
    b) al fine di rendere più efficace il contact tracing attraverso l’utilizzo dell’App Immuni, è fatto
    obbligo all’operatore sanitario del Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale,
    accedendo al sistema centrale di Immuni, di caricare il codice chiave in presenza di un caso di
    positività;
    c) è raccomandata l’applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all’allegato
    19;
    d) nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole
    di ogni ordine e grado, nelle università e nelle istituzioni dell’alta formazione artistica musicale e
    coreutica, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti
    al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione
    igienico sanitarie di cui all’allegato 19;
    e) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle
    misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 19 anche presso gli esercizi commerciali;
    f) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio
    sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva
    del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli
    addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani;
    g) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di
    sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata.
    Art. 6
    (Misure relative allo svolgimento della prestazione lavorativa nei luoghi di lavoro pubblici e
    privati sull’intero territorio nazionale)
  15. Nel predisporre, anche attraverso l’adozione di appositi protocolli, le misure necessarie a garantire
    la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei propri dipendenti con
    le modalità di cui all’articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le pubbliche amministrazioni assicurano il rispetto
    delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità.
  16. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
    n. 165, assicurano le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità
    organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato con le modalità stabilite da uno o più
    decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui
    all’articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  17. Nelle pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell’evolversi della situazione epidemiologica,
    ciascun dirigente:
    a) organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo
    svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile, e comunque in misura non
    inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto alle attività che possono essere svolte
    secondo tale modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l’effettività del servizio
    erogato;
    b) adotta nei confronti dei dipendenti di cui all’articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020,
    n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché di norma nei
    confronti dei lavoratori fragili, ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità
    agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di
    inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti, e lo svolgimento di specifiche attività di
    formazione professionale.
  18. Le pubbliche amministrazioni dispongono una differenziazione dell’orario di ingresso e di uscita
    del personale, fatto salvo il personale sanitario e socio sanitario, nonché quello impegnato in attività
    connessa all’emergenza o in servizi pubblici essenziali. È raccomandata la differenziazione dell’orario
    di ingresso del personale anche da parte dei datori di lavoro privati.
  19. È fortemente raccomandato l’utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro
    privati, ai sensi dell’articolo 90 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché di quanto previsto dai protocolli di cui agli
    allegati 12 e 13 al presente decreto.
    Capo II
    Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona bianca
    Art. 7
    (Zona bianca)
  20. Con ordinanza del Ministro della salute, adottata ai sensi dell’articolo 1, comma 16-bis, del decretolegge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono
    individuate le regioni che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, ove
    nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive,
    inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, nelle quali cessano di applicarsi le misure di cui al Capo III
    relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività ivi disciplinate. A tali attività si
    applicano comunque le misure anti contagio previste dal presente decreto, nonché dai protocolli e
    dalle linee guida allo stesso allegati concernenti il settore di riferimento o, in difetto, settori analoghi.
    Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto, comprese le
    manifestazioni fieristiche e i congressi nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo e
    discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, e la partecipazione di pubblico agli eventi e alle
    competizioni sportive.
  21. Presso il Ministero della salute è istituito un Tavolo tecnico permanente, composto da un
    rappresentante del Comitato tecnico-scientifico, da un rappresentante dell’Istituto superiore di sanità
    e da un rappresentante delle Regioni e Province autonome interessate, cui è affidato il compito di
    verificare, attraverso il monitoraggio degli effetti dell’allentamento delle misure anti contagio nei
    territori di cui al comma 1 , il permanere delle condizioni di cui al comma 1 e la necessità di adottare
    eventuali misure intermedie e transitorie.
    Capo III
    Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona gialla
    Art. 8
    (Zona gialla)
  22. Nella Zona gialla di cui all’articolo 1, comma 16-septies, lettera d), del decreto-legge 16 maggio
    2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, come modificato dal
    decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, si applicano le misure del presente decreto, ad eccezione di
    quelle di cui ai Capi IV e V.
    Art. 9
    (Misure relative agli spostamenti in Zona gialla)
  23. Dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti
    motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È
    in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi
    di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per
    situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
  24. Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, fino al 27 marzo 2021,
    in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, una volta
    al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone
    ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone
    esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
    Art. 10
    (Manifestazioni pubbliche)
  25. Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione
    che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento,
    nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell’articolo 18 del testo unico delle leggi
    di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
    Art. 11
    (Misure concernenti luoghi ove possono crearsi assembramenti)
  26. Può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, delle
    strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la
    possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private.
  27. È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di
    esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse
    contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
  28. L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto
    del divieto di assembramento di cui all’articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16
    maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché della
    distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. È consentito l’accesso dei minori, anche
    assieme ai familiari o ad altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco
    all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel
    rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8.
  29. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse
    dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.
  30. È fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti
    emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del
    personale sanitario preposto e fatta eccezione per gli accompagnatori dei pazienti in possesso del
    riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge
    5 febbraio 1992, n. 104, che possono altresì prestare assistenza anche nel reparto di degenza nel
    rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura.
  31. L’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite
    (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è
    limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure
    necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.
    Art. 12
    (Luoghi di culto e funzioni religiose)
  32. L’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di
    persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai
    frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
  33. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli
    sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1, integrato con le
    successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico, a 7.
    Art. 13
    (Convegni, cerimonie pubbliche e riunioni)
  34. Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con
    modalità a distanza.
  35. Tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti e in
    assenza di pubblico.
  36. Nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo
    la sussistenza di motivate ragioni. È fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in
    modalità a distanza.
    Art. 14
    (Musei, istituti e luoghi della cultura)
  37. Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui
    all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
    2004, n. 42, è assicurato, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, a condizione che detti
    istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico,
    nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l’anno), garantiscano modalità di fruizione
    contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori
    possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. A far data dal 27 marzo 2021, il sabato e i
    giorni festivi, il servizio è assicurato a condizione che l’ingresso sia stato prenotato on line o
    telefonicamente con almeno un giorno di anticipo. Resta sospesa l’efficacia delle disposizioni
    regolamentari di cui all’articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto del Ministro per i beni
    culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, che prevede il libero accesso a tutti gli istituti e ai
    luoghi della cultura statali la prima domenica del mese.
  38. Il servizio di cui al comma 1 è organizzato tenendo conto dei protocolli o linee guida adottati dalle
    Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Le amministrazioni e i soggetti
    gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi della cultura possono individuare specifiche misure
    organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di tutela dei lavoratori, tenuto conto delle
    caratteristiche dei luoghi e delle attività svolte.
  39. Sono altresì aperte al pubblico le mostre alle medesime condizioni previste dal presente articolo
    per musei e istituti e luoghi della cultura.
    Art. 15
    (Spettacoli aperti al pubblico)
  40. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale
    cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto. A decorrere dal 27 marzo 2021,
    gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in
    altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e
    distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di
    almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi. La
    capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e,
    comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 400 per spettacoli all’aperto e
    a 200 per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.
  41. Le attività devono svolgersi nel rispetto degli allegati 26 e 27, come eventualmente integrati o
    modificati con ordinanza del Ministro della salute, nonché dei protocolli o delle linee guida idonei a
    prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, eventualmente
    adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei
    principi dei protocolli e nelle linee guida nazionali, e comunque in coerenza con i criteri per Protocolli
    di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020.
  42. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle
    condizioni di cui al presente articolo.
    Art. 16
    (Centri culturali, centri sociali e ricreativi, sale da ballo e discoteche, feste e cerimonie, sagre e
    fiere)
  43. Sono sospese le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, le attività che abbiano
    luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.
  44. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie
    civili e religiose.
  45. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.
    Art. 17
    (Attività motoria e attività sportiva)
  46. È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e
    parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza
    interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività
    salvo che sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non
    completamente autosufficienti.
  47. Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali. Ferma
    restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l’attività sportiva di base e l’attività motoria
    in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel
    rispetto delle norme di distanziamento interpersonale e senza alcun assembramento, in conformità
    con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana
    (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli; sono altresì
    consentite le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali per
    l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative
    o terapeutiche; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di
    addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell’efficienza operativa in
    uso al Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e
    delle linee guida vigenti.
  48. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 18, comma 1, in ordine agli eventi e alle competizioni
    sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con
    provvedimento dell’Autorità delegata in materia di sport, è sospeso. Sono altresì sospese l’attività
    sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di
    contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se
    aventi carattere ludico-amatoriale.
    Art. 18
    (Competizioni sportive di interesse nazionale)
  49. Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni – di livello agonistico e riconosciuti di
    preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)
    e del Comitato italiano paralimpico (CIP) – riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati
    dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione
    sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte
    chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti,
    professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni
    di cui al presente comma e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto
    dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e
    Enti di promozione sportiva. Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Comitato italiano
    paralimpico (CIP) vigilano sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma.
  50. La partecipazione alle competizioni sportive per le persone che hanno soggiornato o transitato
    all’estero nei 14 giorni precedenti è consentita nel rispetto di quanto previsto agli articoli 49, 50 e 51.
    Art. 19
    (Impianti nei comprensori sciistici)
  51. Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici. Gli stessi possono essere utilizzati solo da parte
    di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico
    nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni
    per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e
    internazionali o lo svolgimento di tali competizioni, nonché per lo svolgimento degli allenamenti e
    delle prove di abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci.
    Art. 20
    (Attività di sale giochi e dei parchi tematici e di divertimento)
  52. Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte
    all’interno di locali adibiti ad attività differente.
  53. Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento. È consentito l’accesso di bambini e
    ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non
    formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di
    adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento
    per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8.
    Art. 21
    (Istituzioni scolastiche)
  54. Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili
    nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della
    Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per
    cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l’attività didattica in
    presenza. La restante parte della popolazione studentesca si avvale della didattica a distanza. Resta
    sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori
    o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con
    disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro
    dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre
    2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica
    digitale integrata. L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola
    dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza. E’
    obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età
    inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti
    dispositivi.
  55. La misura di cui al primo periodo dell’articolo 43 è disposta dai Presidenti delle regioni o province
    autonome nelle aree, anche di ambito comunale, nelle quali gli stessi Presidenti delle regioni abbiano
    adottato misure stringenti di isolamento in ragione della circolazione di varianti di SARS-CoV-2
    connotate da alto rischio di diffusività o da resistenza al vaccino o da capacità di indurre malattia
    grave; la stessa misura può altresì essere disposta dai Presidenti delle regioni o province autonome in
    tutte le aree regionali o provinciali nelle quali l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi sia
    superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti oppure in caso di motivata ed eccezionale situazione di
    peggioramento del quadro epidemiologico.
  56. Presso ciascuna Prefettura-UTG e nell’ambito della Conferenza provinciale permanente di cui
    all’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è istituito un tavolo di
    coordinamento, presieduto dal prefetto, per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio
    e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed
    extraurbano, in funzione della disponibilità di mezzi di trasporto a tal fine utilizzabili, volto ad
    agevolare la frequenza scolastica anche in considerazione del carico derivante dal rientro in classe di
    tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Al predetto tavolo di coordinamento
    partecipano il Presidente della provincia o il sindaco della città metropolitana, gli altri sindaci
    eventualmente interessati, i dirigenti degli ambiti territoriali del Ministero dell’istruzione, i
    rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, delle regioni e delle
    Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché delle aziende di trasporto pubblico locale. All’esito
    dei lavori del tavolo, il prefetto redige un documento operativo sulla base del quale le amministrazioni
    coinvolte nel coordinamento adottano tutte le misure di rispettiva competenza, la cui attuazione è
    monitorata dal medesimo tavolo, anche ai fini dell’eventuale adeguamento del citato documento
    operativo. Nel caso in cui tali misure non siano assunte nel termine indicato nel suddetto documento,
    il prefetto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio
    1999, n. 300, ne dà comunicazione al Presidente della regione, che adotta, ai sensi dell’articolo 32
    della legge 23 dicembre 1978, n. 833, una o più ordinanze, con efficacia limitata al pertinente ambito
    provinciale, volte a garantire l’applicazione, per i settori della scuola e dei trasporti pubblici locali,
    urbani ed extraurbani, delle misure organizzative strettamente necessarie al raggiungimento degli
    obiettivi e delle finalità di cui al presente comma. Le scuole secondarie di secondo grado modulano
    il piano di lavoro del personale ATA, gli orari delle attività didattiche per docenti e studenti, nonché
    degli uffici amministrativi, sulla base delle disposizioni del presente comma.
  57. Al fine di mantenere il distanziamento interpersonale, è da escludersi qualsiasi altra forma di
    aggregazione alternativa, fatta eccezione per tutte le attività mirate all’apprendimento, al recupero
    della socialità, comunque nel rispetto delle norme di sicurezza.
  58. Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado
    continuano a essere svolte solo con modalità a distanza. Il rinnovo degli organi collegiali delle
    istituzioni scolastiche, qualora non completato, avviene secondo modalità a distanza nel rispetto dei
    principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni.
  59. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi
    e contabili concernenti i servizi educativi per l’infanzia. L’ente proprietario dell’immobile può
    autorizzare, in raccordo con le istituzioni scolastiche, l’ente gestore ad utilizzarne gli spazi per
    l’organizzazione e lo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche né
    formali, senza pregiudizio alcuno per le attività delle istituzioni scolastiche medesime. Le attività
    dovranno essere svolte con l’ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico dei gestori di
    adottare appositi protocolli di sicurezza conformi alle linee guida di cui all’allegato 8 e di procedere
    alle attività di pulizia e igienizzazione necessarie. Alle medesime condizioni, possono essere utilizzati
    anche centri sportivi pubblici o privati.
    Art. 22
    (Viaggi di istruzione)
  60. Sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le
    uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e
    grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento,
    nonché le attività di tirocinio di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
    ricerca 10 settembre 2010, n. 249, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle
    prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti.
    Art. 23
    (Istruzione superiore)
  61. Le università, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, predispongono, in base
    all’andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività
    curriculari, da svolgersi a distanza o in presenza, che tengono conto delle esigenze formative e
    dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza
    sanitaria nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, di cui all’allegato
    18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui
    all’allegato 22. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, per quanto compatibili, anche
    alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, ferme restando le attività che devono
    necessariamente svolgersi in presenza, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento che
    può acquisire il parere, per i Conservatori di Musica, del Comitato Territoriale di Coordinamento
    (CO.TE.CO.) e, per le Accademie e gli ISIA, della competente Conferenza dei Direttori.
  62. A beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attività didattiche o curriculari delle
    università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono
    essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime università e
    istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità e degli studenti
    con disturbi specifici dell’apprendimento. Le università e le istituzioni assicurano, laddove ritenuto
    necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative,
    nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino
    funzionali al completamento del percorso didattico. Le assenze maturate dagli studenti di cui al
    presente comma non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini
    delle relative valutazioni.
    Art. 24
    (Procedure concorsuali)
  63. È sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e
    private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la
    valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità
    telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, ivi
    compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico
    chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile. Sono consentite le prove selettive dei
    concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un
    numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova, previa adozione di
    protocolli adottati dal Dipartimento della funzione pubblica e validati dal Comitato tecnicoscientifico. Resta ferma in ogni caso l’osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro
    per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020 e degli ulteriori aggiornamenti, nonché la
    possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da
    remoto.
  64. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali indette o da indirsi per l’accesso ai ruoli e alle
    qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del personale dell’Amministrazione
    penitenziaria e dell’Esecuzione penale minorile ed esterna, del Sistema di informazione per la
    sicurezza della Repubblica e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, al fine di prevenire possibili
    fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, si applica quanto previsto dall’articolo 259 del
    decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
    77.
    Art. 25
    (Corsi di formazione)
  65. I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza.
  66. Sono consentiti in presenza i corsi di formazione specifica in medicina generale nonché le attività
    didattico-formative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell’interno, della difesa, dell’economia
    e delle finanze e della giustizia, nonché del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.
    I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e
    medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza.
  67. Sono parimenti consentiti, anche a distanza e secondo le modalità stabilite con appositi
    provvedimenti amministrativi, i corsi abilitanti effettuati dagli uffici della motorizzazione civile, dalle
    autoscuole e dalle scuole nautiche, i corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di
    merci e viaggiatori, i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo, i corsi per il conseguimento e per
    il rinnovo del certificato di formazione professionale per i conducenti di veicoli che trasportano merci
    pericolose svolti dalle autoscuole o da altri enti di formazione, i corsi per il conseguimento
    dell’abilitazione a pilota di linea ATPL e della licenza di pilota privato PPL tenuti dalle scuole di volo
    e lo svolgimento dei relativi esami, i corsi abilitanti del personale addetto alla sicurezza nei settori
    Aeroporti (APT), Spazio aereo (ATM), Economico, amministrativo legale (EAL), Personale di volo
    (LIC), Medicina aeronautica (MED), Navigabilità iniziale e continua (NAV), Operazioni di volo
    (OPV), Security (SEC), i corsi di formazione e le relative prove di esame teoriche e pratiche per il
    rilascio e il mantenimento dei titoli autorizzativi allo svolgimento delle attività connesse con la
    sicurezza della circolazione ferroviaria, nonché i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque
    autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ivi compresi
    quelli relativi alla conduzione degli impianti fissi.
  68. Sono altresì consentiti i corsi di aggiornamento professionale e di formazione per il conseguimento
    del brevetto di assistente bagnante e i relativi esami, i corsi di formazione e di addestramento per il
    conseguimento delle certificazioni necessarie per l’esercizio della professione di lavoratore marittimo
    e i relativi esami, anche a distanza e secondo le modalità stabilite con provvedimento amministrativo.
  69. Sono altresì consentiti le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile
    e dalle autoscuole per il conseguimento e la revisione delle patenti di guida, delle abilitazioni
    professionali e di ogni ulteriore titolo richiesto per l’esercizio dell’attività di trasporto, le prove
    teoriche e pratiche effettuate dagli uffici speciali per i trasporti ad impianti fissi per il conseguimento
    delle abilitazioni per le figure professionali inerenti ai sistemi di trasporto ad impianti fissi, le prove
    e gli esami teorico-pratici effettuati dalle Autorità marittime, ivi compresi quelli per il conseguimento
    dei titoli professionali marittimi, delle patenti nautiche e per la selezione di piloti e ormeggiatori dei
    porti, nonché le prove teoriche e pratiche effettuate dall’Ente nazionale dell’aviazione civile e dalle
    scuole di volo.
  70. In tutte le regioni, gli uffici competenti al rilascio delle patenti nautiche, sulla base delle
    prenotazioni ricevute, ivi comprese quelle già presentate alla data di applicazione del presente
    decreto, dispongono un calendario periodico dei candidati da sottoporre ad esame, da tenersi nei
    settantacinque giorni successivi alla data della dichiarazione di disponibilità all’esame.
  71. Sono altresì consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, nonché la formazione in azienda
    esclusivamente per i dipendenti dell’azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole
    regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi
    di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l’attività formativa
    in presenza, ove necessario, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, a condizione che
    siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di
    contenimento del contagio da SARSCoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato
    dall’INAIL.
  72. Le amministrazioni di appartenenza possono, con decreto direttoriale generale o analogo
    provvedimento in relazione ai rispettivi ordinamenti, rideterminare le modalità didattiche e
    organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del personale delle Forze di
    polizia, delle Forze armate, del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e del Corpo
    nazionale dei Vigili del fuoco, prevedendo anche il ricorso ad attività didattiche ed esami a distanza
    e l’eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi, ferma restando la validità delle prove di
    esame già sostenute ai fini della formazione della graduatoria finale del corso. I periodi di assenza
    dai corsi di formazione di cui al presente comma comunque connessi al fenomeno epidemiologico da
    COVID-19, non concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il
    rinvio, l’ammissione al recupero dell’anno o la dimissione dai medesimi corsi. Si applica quanto
    previsto dall’articolo 260 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
    Art. 26
    (Attività commerciali)
  73. Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza
    interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga
    impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Le suddette
    attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o
    ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o
    dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei
    principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di
    cui all’allegato 10. Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 11.
  74. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei
    mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi
    assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti
    vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.
    Art. 27
    (Attività dei servizi di ristorazione)
  75. Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono
    consentite dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di
    quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Dopo le ore 18:00 è vietato il consumo
    di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Resta consentita senza limiti di orario la
    ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi
    alloggiati.
  76. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienicosanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la
    ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che
    svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l’asporto è
    consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.
  77. Le attività di cui al primo periodo del comma 1 restano consentite a condizione che le regioni e le
    Province autonome di Trento e Bolzano abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello
    svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri
    territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio
    di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli o linee guida sono adottati
    dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano nel
    rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con
    i criteri di cui all’allegato 10.
  78. Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base
    contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e
    alle condizioni di cui al comma 3.
  79. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di
    servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli
    ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto
    della distanza interpersonale di almeno un metro.
    Art. 28
    (Attività delle strutture ricettive)
  80. Le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento
    del distanziamento interpersonale di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle
    linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei
    a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10,
    tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive. I protocolli o linee guida delle regioni
    riguardano in ogni caso:
    a) le modalità di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti;
    b) le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per
    le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;
    c) le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni;
    d) l’accesso dei fornitori esterni;
    e) le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;
    f) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti;
    g) le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di
    prevenzione del rischio da seguire all’interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi all’aperto
    di pertinenza.
    Art. 29
    (Attività inerenti ai servizi alla persona, nonché servizi bancari, finanziari
    e altre attività che restano garantiti)
  81. Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le regioni e le province
    autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette
    attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i
    protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di
    riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla
    Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli
    o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10.
  82. Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari,
    assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare
    comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
    Art. 30
    (Attività professionali)
  83. In ordine alle attività professionali si raccomanda che:
    a) esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al
    proprio domicilio o in modalità a distanza;
    b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti
    previsti dalla contrattazione collettiva;
    c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare
    dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;
    d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal
    fine forme di ammortizzatori sociali.
    Art. 31
    (Trasporti)
  84. A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione
    del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per
    cento; detto coefficiente sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti.
  85. Il Presidente della regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del
    trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi
    in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza COVID-19 sulla base delle
    effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve,
    comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle
    fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti.
  86. Per le medesime finalità di cui al comma 2 il Ministro delle infrastrutture e della mobilità
    sostenibili, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, può disporre riduzioni,
    sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario,
    aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi,
    nonché ai vettori e agli armatori.
    Art. 32
    (Istituti penitenziari)
  87. Tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d’intesa con il coordinatore degli
    interventi per il superamento dell’emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio
    sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della
    diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo
    i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della
    salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici
    dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti.
    Capo IV
    Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona arancione
    Art. 33
    (Zona arancione)
  88. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, con ordinanza del
    Ministro della salute, adottata ai sensi dell’articolo 1, commi 16-quater e 16-quinques, del decretolegge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono
    individuate le regioni nel cui territorio si manifesti un’incidenza settimanale dei contagi superiore a
    50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 2 e con un livello di rischio
    almeno moderato, ovvero che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio alto,
    secondo quanto stabilito dal documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19; evoluzione della
    strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale», condiviso dalla
    Conferenza delle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano l’8 ottobre 2020 (allegato 25).
  89. Con ordinanza del Ministro della salute adottata ai sensi dell’articolo 1, comma 16-bis, quinto
    periodo, del citato decreto-legge n. 33 del 2020, d’intesa con il Presidente della regione interessata,
    in ragione dell’andamento del rischio epidemiologico certificato dalla Cabina di regia di cui al decreto
    del Ministro della salute 30 aprile 2020, può essere in ogni momento prevista, in relazione a specifiche
    parti del territorio regionale, l’esenzione dell’applicazione delle misure di cui agli articoli 35, 36 e 37.
  90. Il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale, secondo il procedimento di cui
    all’articolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, verifica il permanere dei presupposti
    di cui ai commi 1 e 2 e provvede all’aggiornamento dell’ordinanza di cui al comma 1, fermo restando
    che la permanenza per quattordici giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha
    determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione. Le ordinanze di cui ai commi 1 e
    2 sono efficaci per un periodo minimo di quindici giorni, salvo che dai risultati del monitoraggio
    risulti necessaria l’adozione di misure più rigorose, e vengono comunque meno allo scadere del
    termine di efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla cui base sono adottate,
    salva la possibilità di reiterazione. Conformemente a quanto previsto dall’articolo 1, comma 16-ter,
    del decreto-legge n. 33 del 2020, l’accertamento della permanenza per quattordici giorni in un livello
    di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, effettuato ai sensi
    dell’articolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, come verificato dalla Cabina di regia,
    comporta l’applicazione, per un ulteriore periodo di quattordici giorni, delle misure relative allo
    scenario immediatamente inferiore, salvo che la Cabina di regia ritenga congruo un periodo inferiore.
    Art. 34
    (Disposizioni applicabili in zona arancione)
  91. A far data dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle
    ordinanze di cui all’articolo 33, comma 1, nelle zone arancioni si applicano, oltre alle misure previste
    per l’intero territorio nazionale, le misure di cui al Capo III, ove non siano previste misure più rigorose
    ai sensi del presente Capo.
    Art. 35
    (Misure relative agli spostamenti in zona arancione)
  92. È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona arancione salvo che per gli
    spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi
    di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo
    svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro
    presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori in zona arancione è
    consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli
    spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto.
  93. È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da
    quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio,
    per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi
    e non disponibili in tale comune.
  94. Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, fino al 27 marzo 2021,
    in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, una volta
    al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone
    ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone
    esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
  95. Sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a cinquemila
    abitanti e per una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni
    caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
    Art. 36
    (Musei, istituti, luoghi della cultura e spettacoli aperti al pubblico)
  96. Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi
    della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
    legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti
    su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento
    dell’emergenza epidemica.
  97. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale
    cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto.
    Art. 37
    (Attività dei servizi di ristorazione)
  98. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie),
    ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano
    rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita senza
    limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti,
    che siano ivi alloggiati.
  99. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico
    sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la
    ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che
    svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l’asporto è
    consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.
  100. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di
    servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli
    ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto
    della distanza interpersonale di almeno un metro.
    Capo V
    Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa
    Art. 38
    (Zona rossa)
  101. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, con ordinanza del
    Ministro della salute, adottata ai sensi dell’articolo 1, comma 16-quater, del decreto-legge 16 maggio
    2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono individuate le
    regioni nel cui territorio si manifesti un’incidenza settimanale dei contagi superiore a cinquanta casi
    ogni centomila abitanti e che si collocano in uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio
    almeno moderato, secondo quanto stabilito dal documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19;
    evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale»,
    condiviso dalla Conferenza delle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano l’8 ottobre 2020
    (allegato 25).
  102. Con ordinanza del Ministro della salute adottata ai sensi dell’articolo 1, comma 16-bis, quinto
    periodo, del citato decreto-legge n. 33 del 2020, d’intesa con il Presidente della regione interessata,
    in ragione dell’andamento del rischio epidemiologico certificato dalla Cabina di regia di cui al decreto
    del Ministro della salute 30 aprile 2020, può essere in ogni momento prevista, in relazione a specifiche
    parti del territorio regionale, l’esenzione dell’applicazione delle misure di cui agli articoli da 40 a 48.
  103. Il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale, secondo il procedimento di cui
    all’articolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, verifica il permanere dei presupposti
    di cui ai commi 1 e 2 e provvede all’aggiornamento dell’ordinanza di cui al comma 1, fermo restando
    che la permanenza per quattordici giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha
    determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione. Le ordinanze di cui ai commi 1 e
    2 sono efficaci per un periodo minimo di quindici giorni, salvo che dai risultati del monitoraggio
    risulti necessaria l’adozione di misure più rigorose, e vengono comunque meno allo scadere del
    termine di efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla cui base sono adottate,
    salva la possibilità di reiterazione. Conformemente a quanto previsto dall’articolo 1, comma 16-ter,
    del decreto-legge n. 33 del 2020, l’accertamento della permanenza per quattordici giorni in un livello
    di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, effettuato ai sensi
    dell’articolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, come verificato dalla Cabina di regia,
    comporta l’applicazione, per un ulteriore periodo di quattordici giorni, delle misure relative allo
    scenario immediatamente inferiore, salvo che la Cabina di regia ritenga congruo un periodo inferiore.
    Art. 39
    (Disposizioni applicabili in zona rossa)
  104. A far data dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle
    ordinanze di cui all’articolo 38, comma 1, nelle zone rosse si applicano, oltre alle misure previste
    sull’intero territorio nazionale, le misure di cui al Capo III ove non siano previste misure più rigorose
    ai sensi del presente Capo.
    Art. 40
    (Misure relative agli spostamenti in zona rossa)
  105. È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all’interno dei
    medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o
    situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio,
    abitazione o residenza.
  106. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della
    didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.
  107. Il transito sui territori in zona rossa è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori
    non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi
    del presente decreto.
    Art. 41
    (Attività motoria e attività sportiva)
  108. Tutte le attività previste dall’articolo 17, commi 2 e 3, anche se svolte nei centri sportivi all’aperto,
    sono sospese. Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di
    promozione sportiva.
  109. È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché
    comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di
    utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È altresì consentito lo svolgimento di attività
    sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.
    Art. 42
    (Musei, istituti, luoghi della cultura e spettacoli aperti al pubblico)
  110. Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi
    della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
    legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti
    su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento
    dell’emergenza epidemica.
  111. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale
    cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto.
    Art. 43
    (Istituzioni scolastiche)
  112. Sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo
    13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si
    svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in
    presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa
    che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali,
    secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e
    dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il
    collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
    Art. 44
    (Istruzione superiore, corsi di formazione in medicina generale e prove di verifica)
  113. È sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle università e delle istituzioni di
    alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a
    distanza.
  114. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale,
    nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari,
    eventualmente individuate dalle università, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento,
    possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza.
  115. Resta in ogni caso fermo il rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, di
    cui all’allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di
    COVID-19, di cui all’allegato 22.
  116. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano, per quanto compatibili, anche alle istituzioni
    di alta formazione artistica musicale e coreutica, sentito il Comitato Universitario Regionale di
    riferimento che può acquisire il parere, per i Conservatori di Musica, del Comitato Territoriale di
    Coordinamento (CO.TE.CO.) e, per le Accademie e gli ISIA, della competente Conferenza dei
    Direttori.
  117. Sono temporaneamente sospese le prove di verifica delle capacità e dei comportamenti, di cui
    all’articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il conseguimento delle patenti di
    categoria B, B96 e BE, con conseguente proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del citato
    decreto legislativo n. 285 del 1992, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere dette
    prove, per un periodo pari a quello di efficacia dell’ordinanza di cui all’articolo 38, comma 1.
    Art. 45
    (Attività commerciali)
  118. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi
    alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle
    medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito
    l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui
    all’articolo 26, comma 2.
  119. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette
    alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.
  120. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.
    Art. 46
    (Attività dei servizi di ristorazione)
  121. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie),
    ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano
    rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita senza
    limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti,
    che siano ivi alloggiati.
  122. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico
    sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la
    ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che
    svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l’asporto è
    consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.
  123. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di
    servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli
    ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto
    della distanza interpersonale di almeno un metro.
    Art. 47
    (Attività inerenti servizi alla persona)
  124. Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24.
    Art. 48
    (Attività lavorativa)
  125. I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare
    esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza,
    anche in ragione della gestione dell’emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività
    lavorativa in modalità agile.
    Capo VI
    Ulteriori misure di contenimento del contagio sulle aree del territorio nazionale
    concernenti gli spostamenti da e per l’estero
    Art. 49
    (Limitazioni agli spostamenti da e per l’estero)
  126. Sono vietati gli spostamenti per Stati e territori di cui all’elenco E dell’allegato 20, nonché l’ingresso
    e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e
    territori di cui al medesimo elenco E nei quattordici giorni antecedenti, salvo che ricorrano uno o più
    dei seguenti motivi, comprovati mediante la dichiarazione di cui all’articolo 50, comma 1:
    a) esigenze lavorative;
    b) assoluta urgenza;
    c) esigenze di salute;
    d) esigenze di studio;
    e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
    f) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati membri dell’Unione europea, di
    Stati parte dell’accordo di Schengen, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San
    Marino, dello Stato della Città del Vaticano;
    g) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera f),
    come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
    del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di
    soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n.
    1612/68 e abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE,
    75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE;
    h) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo
    ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei
    cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché di cittadini di Stati terzi che
    derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale;
    i) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera h),
    come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
    del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di
    soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n.
    1612/68 e abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE,
    75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE;
    l) ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio, l’abitazione o la residenza di una
    persona di cui alle lettere f) e h), anche non convivente, con la quale vi è una comprovata e stabile
    relazione affettiva.
  127. Nelle more dell’adozione del successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
    all’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
    maggio 2020, n. 35, gli elenchi di cui all’allegato 20 possono essere modificati con ordinanza del
    Ministro della salute, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
    internazionale.
  128. Sono fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del territorio nazionale ai sensi
    dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 33 del 2020, nonché le limitazioni disposte in relazione
    alla provenienza da specifici Stati e territori ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 33
    del 2020.
  129. Ai soggetti, cui si applicano le ordinanze del Ministro della salute 9 gennaio 2021 e 13 febbraio
    2021, recanti “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
    epidemiologica da COVID-19”, che si trovano nelle situazioni previste all’articolo 51, comma 7,
    lettere f), m) e n), è comunque consentito, previa autorizzazione del Ministero della salute o secondo
    protocolli sanitari validati, in deroga ai commi da 1 a 6 del medesimo articolo 51, l’ingresso nel
    territorio nazionale per ragioni di salute comprovate e non differibili, secondo la seguente disciplina:
    a) adempimento degli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 50;
    b) presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli,
    della certificazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale,
    ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
    c) sottoposizione a un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento
    dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel
    territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento.
  130. Per la partecipazione a competizioni sportive di cui all’articolo 18, comma 1, è in ogni caso
    consentito l’ingresso nel territorio nazionale ad atleti, tecnici, giudici e commissari di gara,
    rappresentanti della stampa estera e accompagnatori che nei quattordici giorni precedenti hanno
    soggiornato o transitato in Paesi o territori esteri indicati agli elenchi B, C, D ed E dell’allegato 20,
    inclusi i Paesi dai quali è vietato l’ingresso in Italia, alle seguenti condizioni:
    a) adempimento degli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 50;
    b) presentazione al vettore, all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli,
    della certificazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale,
    ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
    c) svolgimento della competizione sportiva in conformità con lo specifico protocollo adottato
    dall’ente sportivo organizzatore dell’evento.
  131. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 2 dell’ordinanza del Ministro della salute
    13 febbraio 2021, alle persone che hanno soggiornato o transitato in Brasile nei 14 giorni precedenti,
    l’ingresso nel territorio nazionale è consentito altresì per raggiungere il domicilio, abitazione o
    residenza dei figli minori.
    Art. 50
    (Obblighi di dichiarazione in occasione dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero)
  132. Fermi restando i divieti e le limitazioni di ingresso in Italia stabiliti all’articolo 49, chiunque fa
    ingresso per qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B, C,
    D, ed E dell’allegato 20 è tenuto a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato
    a effettuare controlli una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
    della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato,
    tale da consentire le verifiche, di:
    a) Paesi e territori esteri nei quali la persona ha soggiornato o transitato nei quattordici giorni
    anteriori all’ingresso in Italia;
    b) motivi dello spostamento conformemente all’articolo 49, nel caso di ingresso da Stati e territori
    di cui all’elenco E dell’allegato 20;
    c) nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni anteriori all’ingresso in Italia in uno o
    più Stati e territori di cui agli elenchi D, ed E dell’allegato 20:
    1) indirizzo completo dell’abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di
    sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;
    2) mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere il luogo di cui al numero 1)
    ovvero, esclusivamente in caso di ingresso in Italia mediante trasporto aereo di linea, ulteriore mezzo
    aereo di linea di cui si prevede l’utilizzo per raggiungere la località di destinazione finale e il codice
    identificativo del titolo di viaggio;
    3) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l’intero
    periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;
    4) eventuale sussistenza di una o più circostanze di cui all’articolo 51, comma 7.
  133. Nei casi espressamente previsti dal presente decreto e negli altri casi in cui ciò sia prescritto
    dall’autorità sanitaria nell’ambito dei protocolli di sicurezza previsti dal presente decreto, è fatto
    obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli
    un’attestazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all’ingresso nel territorio
    nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.
  134. Le persone, che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in
    Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi C, D ed E dell’allegato 20, anche se asintomatiche, sono
    obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento
    di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio.
  135. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l’obbligo per chiunque di segnalare tale
    situazione con tempestività all’Autorità sanitaria e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti
    determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad isolamento.
    Art. 51
    (Sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e obblighi di sottoporsi a test molecolare o
    antigenico a seguito dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero)
  136. Le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in
    Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi D ed E dell’allegato 20, anche se asintomatiche, si
    attengono ai seguenti obblighi:
    a) compiono il percorso dal luogo di ingresso nel territorio nazionale o dal luogo di sbarco dal
    mezzo di linea utilizzato per fare ingresso in Italia all’abitazione o alla dimora dove sarà svolto il
    periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario esclusivamente con il mezzo privato indicato
    ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c), fatto salvo il caso di transito aeroportuale di cui al
    comma 2;
    b) sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di
    quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora indicata ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera
    c).
  137. In deroga al comma 1, lettera a), in caso di ingresso nel territorio nazionale mediante trasporto
    aereo di linea, è consentito proseguire, mediante altro mezzo aereo di linea, il viaggio verso la
    destinazione finale indicata nella dichiarazione di cui all’articolo 50, comma 1, lettera c), a condizione
    di non allontanarsi dalle aree specificamente destinate all’interno delle aerostazioni.
  138. Nell’ipotesi di cui ai commi 1 e 2, se dal luogo di ingresso nel territorio nazionale o dal luogo di
    sbarco dal mezzo di linea utilizzato per fare ingresso in Italia non è possibile raggiungere
    effettivamente mediante mezzo di trasporto privato l’abitazione o la dimora, indicata come luogo di
    effettuazione del periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario, fermo restando
    l’accertamento da parte dell’Autorità giudiziaria in ordine all’eventuale falsità della dichiarazione resa
    all’atto dell’imbarco ai sensi dell’articolo 50, comma 1, l’Autorità sanitaria competente per territorio
    informa immediatamente la Protezione civile regionale che, in coordinamento con il Dipartimento
    della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, determina le modalità e il luogo
    dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle
    persone sottoposte alla predetta misura. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, i soggetti di cui
    al periodo precedente sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria.
  139. Ad eccezione delle ipotesi nelle quali vi sia insorgenza di sintomi COVID-19, durante il periodo
    di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario effettuati secondo le modalità previste dai commi da
    1 a 3, è sempre consentito per le persone sottoposte a tali misure avviare il computo di un nuovo
    periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione o dimora, diversa da
    quella precedentemente indicata dall’Autorità sanitaria, a condizione che sia trasmessa alla stessa
    Autorità la dichiarazione prevista dall’articolo 50, comma 1, integrata con l’indicazione dell’itinerario
    che si intende effettuare, e garantendo che il trasferimento verso la nuova abitazione o dimora avvenga
    esclusivamente con mezzo privato. L’Autorità sanitaria, ricevuta la comunicazione di cui al
    precedente periodo, provvede ad inoltrarla immediatamente al Dipartimento di prevenzione
    dell’azienda sanitaria territorialmente competente in relazione al luogo di destinazione per i controlli
    e le verifiche di competenza.
  140. L’operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono,
    sulla base delle comunicazioni di cui al presente articolo, alla prescrizione della permanenza
    domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:
    a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e
    documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni
    precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
    b) avviata la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, l’operatore di sanità pubblica
    informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito
    anche ai fini dell’eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 0000716 del 25
    febbraio 2020);
    c) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, si procede a rilasciare
    una dichiarazione indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al
    pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena
    precauzionale, specificandone la data di inizio e fine;
    d) accertano l’assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché
    degli altri eventuali conviventi;
    e) informano la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di
    trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di
    comparsa di sintomi;
    f) informano la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno
    (la mattina e la sera), nonché di mantenere:
    1) lo stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione;
    2) il divieto di contatti sociali;
    3) il divieto di spostamenti e viaggi;
    4) l’obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;
    g) in caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
    1) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e
    l’operatore di sanità pubblica;
    2) indossare una mascherina chirurgica e allontanarsi dagli altri conviventi;
    3) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione
    naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario;
    h) l’operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle
    condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver
    consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblica
    procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio
    2020, e successive modificazioni e integrazioni.
  141. Nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia in uno o più
    Stati e territori di cui all’elenco C dell’allegato 20, si applica l’obbligo di presentazione al vettore
    all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell’attestazione di essersi
    sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare
    o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo. In caso di mancata presentazione
    dell’attestazione di cui al presente comma, si applicano i commi da 1 a 5.
  142. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di cui
    all’articolo 50, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 non si applicano:
    a) all’equipaggio dei mezzi di trasporto;
    b) al personale viaggiante;
    c) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all’elenco A dell’allegato 20;
    d) agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla
    competente autorità sanitaria;
    e) agli ingressi per ragioni non differibili, previa autorizzazione del Ministero della salute e con
    obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli
    un’attestazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all’ingresso nel territorio
    nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
    f) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle centoventi ore per comprovate
    esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare
    immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di
    isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5;
    g) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a
    trentasei ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio
    nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario
    conformemente ai commi da 1 a 5;
    h) ai cittadini e ai residenti di uno Stato membro dell’Unione europea e degli ulteriori Stati e
    territori indicati agli elenchi A, B, C e D dell’allegato 20 che fanno ingresso in Italia per comprovati
    motivi di lavoro, salvo che nei quattordici giorni anteriori all’ingresso in Italia abbiano soggiornato o
    transitato in uno o più Stati e territori di cui all’elenco C;
    i) al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie,
    incluso l’esercizio temporaneo di cui all’articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
    l) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati
    motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
    m) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti
    all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a centoventi ore;
    n) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni
    internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni
    diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare, compreso quello in rientro
    dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, al personale del Sistema di informazione per la
    sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell’esercizio delle loro funzioni;
    o) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello
    di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;
    p) agli ingressi mediante voli «Covid-tested», conformemente all’ordinanza del Ministro della
    salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni;
    q) agli ingressi per competizioni sportive di interesse nazionale in conformità con quanto previsto
    dall’articolo 49, comma 5.
  143. Ai fini dell’ingresso nel territorio nazionale, i bambini di età inferiore ai due anni sono esentati
    dall’effettuazione del test molecolare o antigenico.
    Capo VII
    Ulteriori misure di contenimento del contagio sulle aree del territorio nazionale
    concernenti i trasporti
    Art. 52
    (Obblighi dei vettori e degli armatori)
  144. I vettori e gli armatori sono tenuti a:
    a) acquisire e verificare prima dell’imbarco la dichiarazione di cui all’articolo 50, e di conservala
    per almeno 30 giorni al fine di renderla disponibile all’autorità sanitaria;
    b) misurare la temperatura dei singoli passeggeri;
    c) vietare l’imbarco a chi manifesta uno stato febbrile, nonché nel caso in cui la dichiarazione di
    cui alla lettera a) non sia completa;
    d) adottare le misure organizzative che, in conformità al «Protocollo condiviso di
    regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della
    logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 14, nonché alle «Linee guida per
    l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID19 in materia di trasporto pubblico» di cui all’allegato 15, assicurano in tutti i momenti del viaggio
    una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati;
    e) fare utilizzare all’equipaggio e ai passeggeri i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e
    indicare le situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente
    rimossi;
    f) dotare, al momento dell’imbarco, i passeggeri che ne risultino sprovvisti dei dispositivi di
    protezione delle vie respiratorie;
    g) adottare le misure organizzative previste dal “Protocollo per raggiungere una nave per
    l’imbarco, per la libera uscita e per lasciare una nave per il rimpatrio”, approvato dal Comitato
    tecnico scientifico in data 11 dicembre 2020 di cui all’allegato 28.
  145. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini
    all’estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti
    dall’attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di
    coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell’Unione non
    rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle
    infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della
    cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste
    deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo.
    Art. 53
    (Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera)
  146. I servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana possono essere svolti solo
    nel rispetto delle specifiche linee guida di cui all’allegato 17 del presente decreto, validate dal
    Comitato tecnico-scientifico.
  147. I servizi di crociera possono essere fruiti da coloro che non siano sottoposti ovvero obbligati al
    rispetto di misure di sorveglianza sanitaria e/o isolamento fiduciario e che non abbiano soggiornato
    o transitato nei quattordici giorni antecedenti all’imbarco in Stati o territori di cui agli elenchi D ed E
    dell’allegato 20. In caso di soggiorno o transito in Stati o territori di cui all’elenco C, si applica
    l’articolo 51, comma 6.
  148. Ai fini dell’autorizzazione allo svolgimento della crociera, prima della partenza della nave, il
    Comandante presenta all’Autorità marittima una specifica dichiarazione da cui si evincano:
    a) l’avvenuta predisposizione di tutte le misure necessarie al rispetto delle linee guida di cui al
    comma 1;
    b) i successivi porti di scalo ed il porto di fine crociera, con le relative date di arrivo/partenza;
    c) la nazionalità e la provenienza dei passeggeri imbarcati nel rispetto delle previsioni di cui al
    comma 2.
  149. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, secondo periodo, è consentito alle navi di bandiera
    estera impiegate in servizi di crociera l’ingresso nei porti italiani nel caso in cui queste ultime
    provengano da porti di scalo situati in Stati o territori di cui agli elenchi A, B e C dell’allegato 20 e
    tutti i passeggeri imbarcati non abbiano soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori
    all’ingresso nel porto italiano in Stati o territori di cui agli elenchi D ed E dell’allegato 20, nonché
    previa attestazione circa il rispetto, a bordo della nave, delle linee guida di cui al comma 1. Il
    Comandante della nave presenta all’autorità marittima, almeno ventiquattro ore prima dell’approdo
    della nave, una specifica dichiarazione contenente le indicazioni di cui al comma 3.
  150. Gli scali sono consentiti solo negli Stati e territori di cui agli elenchi A, B e C dell’allegato 20 e
    sono vietate le escursioni libere, per le quali i servizi della crociera non possono adottare specifiche
    misure di prevenzione dal contagio.
    Art. 54
    (Misure in materia di trasporto pubblico di linea)
  151. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le attività di trasporto
    pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono espletate,
    anche sulla base di quanto previsto nel «Protocollo condiviso di regolamentazione per il
    contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di settore
    sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 14, nonché delle «Linee guida per l’informazione agli
    utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di
    trasporto pubblico», di cui all’allegato 15.
  152. In relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali, il Ministro delle infrastrutture e della
    mobilità sostenibili con proprio decreto, da adottarsi di concerto con il Ministro della salute, può
    integrare o modificare le «Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per
    il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico», di cui all’allegato
    15, nonché, previo accordo con i soggetti firmatari, il «Protocollo condiviso di regolamentazione per
    il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di settore
    sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 14.
  153. In relazione alla sperimentazione dei voli Covid tested, ferma l’applicazione fino al 6 aprile 2021
    della disciplina di cui all’ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020, con una o più
    ordinanze del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità
    sostenibili e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è possibile
    individuare ulteriori tratte per le quali l’imbarco ai passeggeri è consentito a seguito di obbligatorio
    test antigenico rapido eseguito prima dell’imbarco o a seguito di presentazione di certificazione
    attestante il risultato negativo di un test molecolare (RT PCR) o antigenico, effettuato per mezzo di
    tampone non oltre le 48 ore precedenti all’imbarco, nel rispetto degli articoli 49 e 50.
    Capo VIII
    Disposizioni riguardanti l’esecuzione e il monitoraggio delle misure e disposizioni finali
    Art. 55
    (Esecuzione e monitoraggio delle misure)
  154. Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell’interno,
    assicura l’esecuzione delle misure di cui al presente decreto, nonché monitora l’attuazione delle
    restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto si avvale delle Forze di polizia,
    con il possibile concorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi
    di lavoro, dell’Ispettorato nazionale del lavoro e del Comando carabinieri per la tutela del lavoro,
    nonché, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone
    comunicazione al presidente della regione e della provincia autonoma interessata.
    Art. 56
    (Tavolo tecnico di confronto)
  155. Al fine di dare attuazione agli indirizzi forniti dalle Camere ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del
    decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
    con decreto del Ministro della salute è istituito presso il medesimo Ministero un tavolo tecnico di
    confronto, composto da rappresentanti del Ministero della salute, dell’Istituto Superiore di Sanità,
    delle Regioni e delle Province autonome su designazione del Presidente della Conferenza delle
    Regioni e delle Province autonome, da un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le
    autonomie, nonché da un rappresentante del Comitato tecnico-scientifico con il compito di procedere
    all’eventuale revisione o aggiornamento dei parametri per la valutazione del rischio epidemiologico
    individuati dal decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, in considerazione anche delle nuove
    varianti virali.
    Art. 57
    (Disposizioni finali)
  156. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 6 marzo 2021, in sostituzione di
    quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, e sono efficaci fino al 6
    aprile 2021, ad eccezione dell’articolo 7 che si applica dal giorno successivo a quello della
    pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
  157. Le disposizioni di cui alle ordinanze del Ministro della salute 9 gennaio 2021 e 13 febbraio 2021
    recanti «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
    epidemiologica da COVID-19», richiamate in premessa, continuano ad applicarsi fino alla data del
    6 aprile 2021, salvo eventuali successive modifiche.
  158. Le disposizioni delle ordinanze del Ministro della salute 27 febbraio 2021, recanti ulteriori misure
    urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per le
    Regioni Abruzzo, Basilicata, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Province autonome di Trento e
    Bolzano, Toscana, Sardegna, Umbria, richiamate in premessa, continuano ad applicarsi fino
    all’adozione delle nuove ordinanze ai sensi dell’articolo 1, commi 16-bis e seguenti del decreto-legge
    16 maggio 2020, n. 33, e comunque non oltre il 15 marzo 2021, fatta salva una eventuale nuova
    classificazione.
  159. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province
    autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
    attuazione.
    Roma,
    IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
    IL MINISTRO DELLA SALUTE

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