Chiarimenti sulle Ferie dei docenti precari e sui limiti del potere dei Dirigenti scolastici

3–5 minuti

La nota ministeriale (MIM 75233/2025 del 27/03/2025) costituisce un atto interno di indirizzo amministrativo, , con cui il Ministero invita  i Dirigenti Scolastici ad invitare il personale docente a presentare le domande delle ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche per evitare aggravi di spesa e consequenziali lesioni degli interessi erariali nelle ipotesi di futuro contenzioso, verosimilmente, sfavorevole all’amministrazione.

In relazione alla nota del ministero  indicata  negli ultimi mesi, dei dirigenti  scolastici in varie province italiane hanno inviato ai docenti a tempo determinato anziché inviti a presentare la domanda delle ferie durante la sospensione dell’attività didattica, bensì, comunicazioni che impongono la presentazione obbligatoria del piano ferie e la fruizione delle ferie esclusivamente nei periodi di sospensione delle attività didattiche (Natale, Pasqua, festività regionali e locali).  
Tali comunicazioni, accompagnate non da inviti ma da avvertimenti cogenti ed obbligatorie secondo cui la mancata programmazione comporterebbe la perdita del diritto alla monetizzazione delle ferie, stanno generando timori e confusione tra il personale precario.

Questo comunicato stampa  ha l’obiettivo di fare piena chiarezza, riportando la questione entro i suoi confini giuridici corretti e tutelando il personale scolastico da comportamenti amministrativi non conformi al dettato normativo e contrattuale.

È necessario pertanto  chiarire che la Nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. n. 75233 del 27 marzo 2025 costituisce una semplice linea di indirizzo, priva di natura cogente.

 La nota si limita a invitare i Dirigenti scolastici a fornire un’adeguata informazione ai docenti, sulla fruizione delle ferie,  ma non attribuisce alcun potere di imporre un piano ferie obbligatorio né di limitare la facoltà dei docenti di scegliere i propri periodi di riposo, durante la sospensione dell’attività didattica.

Pertanto, qualsiasi imposizione unilaterale da parte di un Dirigente scolastico costituisce:

  • violazione del CCNL;
  • disparità di trattamento tra personale di ruolo e personale precario;
  • compressione ingiustificata del diritto costituzionale alle ferie;
  • travisamento della stessa Nota ministeriale.

La giurisprudenza – Corte di Giustizia UE (sentenze del 6.11.2018) e Cassazione n. 16715/2024 – stabilisce che il docente mantiene il diritto alla monetizzazione delle ferie se l’amministrazione non lo ha posto nelle condizioni effettive di fruirne mediante invito, né gli ha inviato un provvedimento formale che:

  • lo inviti alla fruizione;
  • gli consenta una scelta reale del periodo;
  • lo informi chiaramente delle conseguenze.

Le comunicazioni generiche e gli “inviti-obbligo” non soddisfano questi requisiti.

Preoccupa il dato – riferito da molti insegnanti – secondo cui alcuni Dirigenti scolastici scoraggiano verbalmente i docenti dal proporre ricorsi, per gli AA.SS anteriori alla predetta circolare del Ministero prot. n. 75233 del 27 marzo 2025,  in cui i docenti non hanno beneficiato delle ferie, ma che invece sono state attribuite d’ufficio, senza alcuna domanda del docente e senza alcuna comunicazione da parte del Dirigente alimentando il timore che un’azione giudiziaria sia rivolta “contro la scuola”.


È necessario ricordare che i ricorsi per la monetizzazione delle ferie non godute da  parte  dei docenti supplenti annuali sono rivolti contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito e non contro il Dirigente Scolastico .

Il Dirigente è solo il soggetto che fornisce i dati di servizio al ministero, non la controparte.

Le ferie non fruite devono essere monetizzate se il docente non è stato messo nelle condizioni effettive di fruirne.

I docenti hanno pieno diritto di rivolgersi al giudice del lavoro per la monetizzazione delle ferie non godute  non fruite

Ogni pressione impropria è illegittima.

La scuola è tenuta a garantire la parità di trattamento tra il personale docente a tempo determinato e quello a tempo indeterminato. I docenti di ruolo usufruiscono delle ferie durante il periodo estivo coincidente con la chiusura delle attività scolastiche e, nel restante periodo di sospensione dell’attività didattica, restano normalmente a casa pur rimanendo formalmente a disposizione dell’istituzione scolastica per eventuali attività programmate, evenienza che di fatto si verifica raramente. Pertanto, ai fini del rispetto del principio di non discriminazione, condizioni analoghe

L’obiettivo di questo comunicato è informare in modo chiaro e trasparente i docenti: le ferie devono essere fruite secondo le esigenze del lavoratore, compatibilmente con il servizio, e non possono essere imposte unilateralmente dall’amministrazione.

 L’ UNC nella persona dell’Avv. Antonino Di Giacomo  fa presente che un supplente annuale dall’01/09/ al 30 giugno , matura un diritto alla monetizzazione di  gg. 25  o in misura minore in  rapporto al periodo di servizio,  oltre a tre giorni di festività, per un importo complessivo lordo di circa € 1700,00 per ciascun anno scolastico anteriore alla circolare del ministero dell’Istruzione e del Merito del   27/03/2025- La predetta nota  è  un atto di indirizzo e non ha valore retroattivo, quindi non può incidere sugli anni scolastici precedenti.
Per gli anni passati, ciò che si applica è solo la giurisprudenza

Distinti saluti Avv. Antonino Di Giacomo

PUBBLICITÀ

Coop 970x250

ALTRE TOP NEWS