L’Unione Nazionale Consumatori – sede di Modica: “Andare in giudizio non è un attacco alla scuola, ma un’azione legittima contro un’ingiustizia sistemica”
L’Unione Nazionale Consumatori – sede locale di Modica, attraverso gli avvocati Antonino e Stefano Di Giacomo, esprime grande soddisfazione per l’ondata di sentenze favorevoli ottenute in numerosi Tribunali del lavoro in tutta Italia – compreso il Tribunale di Ragusa – a tutela dei diritti del personale precario della scuola.
Secondo quanto riportano i legali, le recenti pronunce rappresentano un importante passo avanti nella difesa dei lavoratori a tempo determinato del comparto scolastico, sia tra i docenti che tra gli ATA. Al centro dei ricorsi, due temi fondamentali: l’indennizzo per l’abuso di contratti a termine e la monetizzazione delle ferie non godute dai supplenti annuali con incarico fino al 30 giugno.
Indennizzi per la reiterazione dei contratti a termine oltre i 36 mesi
I giudici del lavoro stanno riconoscendo un indennizzo economico ai lavoratori precari della scuola – docenti e personale ATA – che, nel corso degli anni, hanno lavorato con contratti a termine reiterati per oltre 36 mesi senza essere stabilizzati.
Gli indennizzi, determinati caso per caso, vanno da un minimo di 4 fino a un massimo di 22 mensilità, calcolate in base agli anni di servizio e alla gravità dell’abuso. Si tratta di un risarcimento per il mancato rispetto del principio di stabilità del lavoro, sancito dalla normativa nazionale ed europea.
Diritto alla monetizzazione delle ferie per i supplenti al 30 giugno
Altro fronte importante riguarda il diritto al pagamento delle ferie non godute da parte dei supplenti con incarico fino al 30 giugno.
Molti lavoratori precari hanno subito una perdita economica a causa di un’errata interpretazione normativa, che negava loro la possibilità di ricevere il pagamento per le ferie non fruite.
Le sentenze chiariscono che: le ferie non possono essere assegnate d’ufficio durante le sospensioni didattiche del calendario regionale (es. vacanze di Natale o Pasqua). Infatti tali periodi non equivalgono alle ferie, che devono essere richieste in modo esplicito dal lavoratore e autorizzate. Il docente in servizio fino al 30 giugno è a disposizione della scuola fino a quella data per attività come scrutini, esami e collegi docenti. In assenza di richiesta o concessione formale, il lavoratore ha pieno diritto alla monetizzazione delle ferie.
Nessuna responsabilità del Dirigente scolastico
Gli avvocati Di Giacomo precisano con fermezza che i ricorsi non sono presentati contro il Dirigente scolastico della scuola di servizio.
Il DS agisce come funzionario dello Stato e si è attenuto a quanto previsto dalle indicazioni ministeriali. L’azione legale è rivolta esclusivamente al Ministero dell’Istruzione e del Merito, responsabile delle disposizioni che per anni hanno penalizzato i precari.
“Non si tratta – affermano – di una battaglia contro la scuola, ma di un’azione necessaria per far valere diritti negati. I Dirigenti scolastici non vanno considerati controparti, ma osservatori imparziali e garanti del rispetto della legge”.
Altre sentenze favorevoli: dalla Carta del Docente alla RPD
Tra gli altri riconoscimenti ottenuti in sede giudiziaria: ricostruzioni di carriera errate o incomplete; mancati scatti stipendiali per contratti a tempo determinato; esclusione dalla Carta del Docente, pur in presenza di identiche mansioni dei docenti di ruolo;
Un messaggio ai Dirigenti scolastici
Con spirito costruttivo e nel pieno rispetto dei ruoli, l’Unione si rivolge infine ai Dirigenti scolastici affinché non ostacolino o scoraggino, direttamente o indirettamente, l’esercizio di questi diritti da parte dei docenti e ATA precari.
“Tutelare un diritto non significa rompere il rapporto di fiducia con l’istituzione scolastica – concludono i legali – ma rappresenta l’espressione di una legittima esigenza di giustizia e parità. Confidiamo che i Dirigenti scolastici sappiano interpretare questa fase come occasione per promuovere equità e legalità all’interno della scuola pubblica”.






