La buona fede in senso oggettivo è, nei rapporti tra soggetti , fonte di specifici obblighi comportamentali che devono essere basati a correttezza, onestà e lealtà che opera come una clausola aperta ed integrativa della disciplina legale o negoziale nei rapporti.
Il principio di buona fede ha, inoltre, un ruolo fondamentale nella individuazione del c.d. abuso del diritto ossia delle condotte che costituiscono apparentemente esercizio di un diritto da parte del suo titolare, ma che in concreto sono volte esclusivamente a danneggiare il debitore o comunque altri soggetti terzi (c.d. abuso del diritto).
Ci si chiede, se il principio di buona fede è un parametro che sussiste nella condotta della Pubblica amministrazione, nel rapporto tra la stessa con il privato e nell’espletamento di un procedimento amministrativo.
L’invio di raccomandate avente per oggetto comunicazioni di sollecito di pagamento di tributi risalenti ad anni pregressi, 2013,2014, 2015,ecc, violano la clausola generale di buona fede (espressione del principio di solidarietà sociale come ex ar.2 Cost)di correttezza a cui la pubblica amministrazione deve improntare la sua azione, configurandosi un eccesso di potere.
Un cittadino , a cui viene recapitato un atto amministrativo di anni pregressi viene sottoposto ad una azione lesiva, giacchè non essendo addentro a normative e leggi che regolano la riscossione dei tributi, fa insorgere in questi un obbligo di pagamento, si profila un comportamento amministrativo fraudolento a danno dei soggetti deboli interessati.
Il dissesto finanziario è provocato da una conduzione amministrativa carente di buona amministrazione nei riguardi della totalità dei cittadini, i quali hanno affidato la gestione della cosa pubblica accordando massima fiducia nell’operato del massimo responsabile dell’amministrazione .
Gli aspiranti candidati a Sindaci, nelle loro campagne elettorali hanno stilato , presentato, ai cittadini elettori il loro progetto programmatico riguardante la conduzione dell’Ente e chiedendo il consenso alle linee programmatiche concernenti temi finanziari, temi ambientali, temi sociali, temi di ordine pubblico, tutti improntati al bene comune; il consenso elettorale comporta l’approvazione del programma da parte degli elettori e non consente di derogare da tali principi, ma se si contravviene al progetto iniziale, è stata carpita la fiducia che è stata concessa dai cittadini.
Né, si può giustificare che l’Ente in dissesto, possa consentire al massimo responsabile dell’amministrazione attuare una pressione psicologica nei cittadini , ergendosi a esattore implacabile, pur essendo consapevole della reale criticità finanziaria o di essere autorizzato a derogare dalle normative di legge. Oltretutto, occorre fare una distinzione , tra chi non ha adempiuto al pagamento dei tributi per impossibilità economica , tra chi è stato agevolato a non adempiere, o ancora, chi pur potendo adempiere, elude furbescamente , inserendosi nel contenitore dei morosi , oltremodo carente di impegno e senso civico.
La mala conduzione amministrativa a cui fa seguito il dissesto finanziario obbliga la macchina amministrativa o chi per lei, a recuperare somme inevase con l’emissione di fatture regolari e nel contempo anche bollette prescritte secondo normativa di legge , configurandosi in tal caso una attività amministrativa autoritativa che esula dalla legittimità per incardinarsi nella violazione di eccesso di potere .
Il mal funzionamento amministrativo implica anche un’azione vessatoria nei confronti dei cittadini che hanno dimostrato il senso civico nell’adempiere al pagamento tributi, un ufficio riscossione tributi mosso con foga , sollecitato, a ricoprire un ruolo di esattore maldestro ……
Il cittadino che non ha adempiuto al pagamento del tributo ha assunto una posizione debitoria nei confronti dell’ente pubblico, giacché la sua manchevolezza va a cagionare un danno economico all’ente e alla comunità di cui fa parte , in quanto le somme non versate possono ridurre o negare l’erogazione di servizi essenziali per la comunità.
Il massimo responsabile amministrativo e la sua amministrazione con una gestione non oculata del bilancio finanziario debordando nelle spese o anticipazioni di cassa non coperte da entrate si comporta alla stessa stregua dell’utente cittadino che omette il pagamento dei tributi locali , si assumono la responsabilità del dissesto ; ma mentre per il cittadino utente la macchina amministrativa si mette in moto per il recupero dei tributi, per i massimi responsabili dell’amministrazione il giudizio da parte di Enti che dovrebbero controllare sull’operatività amministrativa non operano con la stessa celerità , latitano nelle decisioni sanzionatorie nell’imputare la responsabilità.
Giuseppe Spadola






