I Comuni vessano i cittadini nella riscossione dei tributi ( e lo chiamano efficientismo)

Sono state inviate raccomandate alla totalità dei cittadini , non avendo la capacità di fare una cernita tra chi ha adempiuto ad assolvere al proprio dovere nel pagamento dei tributi e chi non ha adempiuto del tutto.
Per quanti si sono premurati di adempiere al pagamento dei tributi nei termini di scadenza, vengono ulteriormente tartassati ricevendo solleciti di pagamento e il gravame di dimostrare di aver versato il tributo, con l’incombenza di scartebellare tra la quietanze , per la preoccupazione di dover nuovamente rifondere il Comune.
Vengono inviati solleciti di pagamenti per tributi di anni trascorsi , addirittura decennali , con la pervicacia di riscuotere per appianare la falla di un ufficio riscossione tributi che nel corso degli anni è risultato inefficace e inconcludente, per volontà politica, non adeguatamente rinforzato con l’inserimento di nuovo personale, si è lasciato volontariamente che il cuore finanziario dell’Ente si dissolvesse, con la conseguenza di appaltare la riscossione a società esterne con impegni di somme che avrebbero potuto essere investiti in strumenti e tecnologie informatiche anzichè delegare ad esterni tale compito.
Orbene, alla ricezione dei suddetti solleciti ovviamente occorre discernere e ancorarsi alle normative, alle leggi che legittimano se persiste l’esegibilità o meno e controbattere per l’avvenuta decadenza, ovvero la prescrizione, che blocchi la pretesa dell’ente di riscossione delegato dall’Ente Comune.
La normativa disciplina che il tributo Tari deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato, pertanto il diritto alla riscossione si prescrive nel termine di cinque anni.
Tuttavia quanto previsto dal co.161 Legge n.296/2006, deve essere coordinato con il contenuto dell’art.67 del D.L.n 18/2020, il quale a seguito della pandemia Covid 19 ha disposto la sospensione dei termini di notifica degli atti di accertamento dall’8 marzo al 31 maggio 2020 da parte degli uffici, ed è opportuno a tal fine richiamare la risoluzione del Dipartimento delle finanze n6/DF del 15 giugno 2020 che prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle attività nel periodo indicato, e con lo spostamento in avanti del decorso dei termini per la sospensione, (84)giorni. Facciamo un esempio, per i tributi relativi al 2017, il termine ordinario dei cinque anni scadeva il 31 Dicembre 2022 , ma a seguito della normativa , l’art.67 , il termine slitta al 25 marzo 2023(84giorni).
Si passi ad analizzare l’invio delle bollette riguardanti il servizio idrico , e si riporta una sentenza della Suprema Corte di Cassazione e in particolare, con l’ordinanza pregiudiziale del 17.04.2023, nell’ambito del procedimento con n. R.G. 2666/2022, si richiedeva alla Suprema corte di Cassazione “se la prescrizione relativa ai consumi idrici effettuati in data antecedente al primo gennaio 2020 sia biennale come stabilito dalla legge 205/2017 — legge di bilancio 2018 — o quinquennale ai sensi dell’art. 2948 n° 5 cc. e se il Giudice possa dunque disapplicare una decisione di natura formalmente amministrativa anche se destinata ad incidere sui procedimenti aventi ad oggetto la decisione de qua“.
La Corte di Cassazione, con provvedimento reso nell’ambito del procedimento n. r.g. 9126/2023, ha ritenuto inammissibile il rinvio pregiudiziale in quanto mancante, oltre al requisito della necessità-rilevanza, anche di quello della difficoltà interpretativa della norma invocata. Infatti, per la Cassazione “la disposizione transitoria di cui all’art. 1, comma 10, della legge n. 205 del 2017 determina esplicitamente l’evento temporalmente rilevante ai fini della decorrenza del regime prescrizionale biennale, individuandolo nella data di scadenza del pagamento delle fatture e non nella erogazione od effettuazione dei consumi”.
Secondo questa interpretazione, avallata dalla Suprema Corte, il termine di prescrizione del credito vantato dai fornitori, per la somministrazione, nel caso, di acqua è biennale per tutte le fatture che recano come scadenza un data successiva al 01.01.2020, anche se riferite a consumi effettuati in epoca antecedente.
Alla luce di quanto premesso, dunque, considerato che la norma che ha ridotto il termine di prescrizione nell’ambito delle forniture di servizi energetici, elettrici e idrici è entrata in vigore il 1° gennaio 2018, può affermarsi che da tale data i gestori del servizio idrico hanno acquisito conoscenza del nuovo termine di prescrizione applicato ai consumi idrici e avrebbero dovuto tempestivamente attivarsi per recuperare i crediti pregressi pendenti (allora richiedibili ancora nei limiti del quinquennio antecedente), dato che per tutte le fatture successivamente emesse, e recanti data di scadenza dopo il 1° gennaio 2020 (e anche se riferiti a consumi antecedenti), i crediti richiedibili sarebbero stati solo quelli dell’ultimo biennio.
Dunque, avuto riguardo al settore idrico, il legislatore ha riconosciuto ai gestori idrici ben due anni di tempo per adeguarsi alla suddetta normativa.
A sostegno di questa tesi è intervenuta anche la delibera Arera 655/2015/R/idr nella quale è disposto che il tempo per l’emissione della fattura, è di 45 giorni solari successivi alla chiusura del periodo di riferimento.
In questa seconda prospettiva i fornitori sarebbero obbligati a emettere la fattura entro questi termini e, quindi, il termine di emissione della fattura ed il suo contenuto in relazione agli anni cui i consumi sono riferibili, andrebbero ad incidere direttamente sulla prescrizione “dei consumi”, non potendosi addebitare quelli risalenti a più di due anni.
A conclusione il legislatore ha voluto richiamare i gestori ad un corretto e tempestivo comportamento nella fatturazione dei consumi richiesti in pagamento agli utenti, onde evitare il fenomeno patologico per cui vengano emesse fatture per consumi risalenti nel tempo.
Giuseppe Spadola
Corte di Cassazione, covid 19, pagamento tributi, prescizione, settore idrico, tari