Incontro tra Miccichè e il Presidente del CSNE di Ragusa Sergio Cassisi: approvata la modifica alla Legge Regionale dello Sport
Buone notizie per il mondo dello Sport. E’ stata approvata modifica alla legge n. 29 ovvero la Legge Regionale dello Sport.
La proposta di modifica era stata proposta da Sergio Cassisi Presidente del Comitato provinciale di Ragusa e componente della direzione nazionale del Csen (Centro sportivo educativo nazionale).
Ieri mattina il Presidente Cassisi ha incontrato a Palazzo Reale, a Palermo, il presidente dell’Ars Gianfranco Micciché, accompagnato da Giancarlo Cugnata, Coordinatore provinciale di Forza Italia, ed insieme hanno avuto modo di festeggiare il risultato ottenuto, frutto di un continuo impegno ed attenzione del CSNE nei confronti dello Sport come ha sottolineato anche il Presidente Miccichè che ha ringraziato Cassisi “per l’impegno e la sensibilità mostrata verso il settore dello sport siciliano.” Miccichè inoltre ha sottolineato l’importanza di questa legge che, ha dichiarato, “elimina tutti quei lacci e lacciuoli, snellendo le procedure, che ne impedivano l’attività. Uno snellimento necessario specialmente nel periodo post pandemia, che permette a tutte le società sportive di ripartire con la dovuta tranquillità.
Da parte sua il Presidente Cassisi ha ringraziato Miccichè per aver ascoltato le esigenze del settore e “tutte le Società affiliate per la fiducia riposta in noi”.
Ma vediamo nei fatti quali sono le modifiche apportate alla legge n.29 che disciplina le NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE E TUTELA DELL’ATTIVITA’ FISICO-MOTORIA E SPORTIVA
La prima modifica riguarda proprio l’ART1 secondo il quale:
1. “Al fine di valorizzare la pratica dell’attività fisica e di garantire il corretto svolgimento delle attività fisico motorie nonché di salvaguardare la tutela della salute, la Regione riconosce e valorizza le competenze degli operatori del settore motorio e sportivo, con particolare riguardo ai soggetti in possesso della laurea in Scienze motorie di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 o del diploma universitario dell’Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88.
Nelle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private sia ai fini del mantenimento della migliore efficienza fisica nelle differenti fasce d’età e nei confronti delle diverse abilità sia ai fini di socializzazione e di prevenzione, la Regione riconosce l’esercizio dell’attività professionale esclusivamente svolta da soggetti in possesso di laurea in Scienze motorie o del diploma ISEF.
2. La Regione, nell’ambito della diffusione della pratica e dell’esercizio delle attività fisico-motorie, promuove la tutela dei praticanti allo scopo di migliorarne la qualità della vita e il benessere.
Art 2 Definizioni
Ai fini della presente legge si intendono per:
a) attività motoria: l’attività fisico-motoria per la salute che riguarda il movimento umano sistematico e consapevole della complessità del gesto motorio che ne permette la realizzazione;
b) attività sportiva: l’attività agonistica e non agonistica praticata in forme organizzate dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate, dagli enti di promozione sportiva e da tutti i soggetti riconosciuti e affiliati al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e al Comitato Italiano Paralimpico (CIP);
c) palestre: spazi conformati in modo da consentire la pratica di una o più attività motorie e sportive a scopo agonistico o dilettantistico, con o senza finalità d’impresa, nonché aventi anche finalità ludico- ricreative e di benessere fisico o attività terapeutica o riabilitativa;
d) impianti sportivi: l’insieme di uno o più spazi aperti al pubblico per l’esercizio di attività ginniche, di muscolazione, di formazione fisica e di attività motorie.
Art. 3 Direttore Tecnico
1. Per l’esercizio delle attività motorie e sportive nelle palestre o negli impianti sportivi, i soggetti organizzatori si avvalgono, per la gestione e il coordinamento delle attività tecniche, della direzione di soggetti in possesso del diploma ISEF o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Scienze e tecniche delle attività sportive (LM68) o in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM67) o in Management dello sport (LM47) purché in possesso della laurea triennale in Scienze motorie.
2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente articolo:
a) le attività di educazione fisica previste dai programmi scolastici del competente Ministero;
b) le attività sportive svolte in ambito professionistico disciplinate dal CONI e dal CIP.
Art. 4 Tutela dei praticanti
1. Nelle palestre e negli impianti sportivi, aperti al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote sociali di adesione, i corsi finalizzati al miglioramento dell’efficienza fisica sono svolti con il coordinamento del direttore tecnico di cui all’articolo 3 e sotto la guida di istruttori specifici per disciplina.
2. Sono considerati istruttori specifici per disciplina quelli in possesso di Apposita Abilitazione rilasciata dalla Scuola regionale dello sport del CONI, dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali del CONI, limitatamente alle discipline ricadenti nell’ambito di tali federazioni e/o degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Gli istruttori devono essere in possesso dell’attestazione della partecipazione al corso Basic life support defibrillation (BLSD) in corso di validità da rinnovarsi ogni due anni.
Art. 7 Apertura ed esercizio di impianti sportivi e palestre
1. I titolari o i gestori di impianti sportivi e palestre presentano al comune, prima dell’inizio dell’esercizio dell’attività, apposita dichiarazione ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente le principali certificazioni e attestazioni previste dalla normativa vigente, tra cui:
a) la ragione sociale, la titolarità, la sede e il periodo di apertura, nonché le tipologie delle attività che si possono svolgere, il numero e la tipologia di attrezzature utilizzate, il rapporto spazio/utente, indicando i limiti massimi di capienza della palestra o dell’impianto;
b) la dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di edilizia, d’igiene e di pubblica sicurezza;
c) l’indicazione degli estremi della polizza assicurativa stipulata a tutela degli utenti in caso di infortuni subiti durante lo svolgimento delle attività motorie o sportive;
d) l’indicazione delle generalità e dei titoli del direttore tecnico di cui all’articolo 3 della presente legge;
e) l’indicazione degli estremi della convenzione medico sanitaria stipulata dal titolare o dal gestore con un medico specializzato in medicina dello sport o in cardiologia, ai fini della certificazione medica.
2. La variazione dei dati di cui al comma l è comunicata dal titolare o dal gestore dell’impianto al comune competente.
Art. 7 bis. Ambito di applicazione
1. Sono esclusi dall’ambito di applicazione degli articoli 4 e 7:
a) gli impianti ove è svolta attività sportiva disciplinata dalle Federazioni Sportive Nazionali, organi del CONI, non gestiti da soggetti che svolgono attività di impresa;
b) gli impianti ove è svolta attività sportiva da parte di società o associazioni sportive
Rimangono invariati: l’Art. 5. sugli Operatori sportivi; l’Art 6 sulle Collaborazioni e scelta degli operatori; l’Art. 8. Sospensione e interruzione dell’attività; l’Art 9 Obbligo di stipulare polizze assicurative; l’Art. 10 Sanzioni; l’Art. 11 Norma transitoria e l’Art. 12. Norma finale.
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